Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.M. 18/09/2001 n. 468

4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;

5) gli impegni di ciascun soggetto, nonchè del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;

6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;

7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;

8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonchè eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo svi-

Art. 7. Monitoraggio e controllo

1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale è svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.

2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente ai sensi dell'articolo 12 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.

3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e finanziario.

4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma 3. Note all'art. 7:

-L'art. 12 del Decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, è il seguente: "Art. 12 (Controlli).

1. La documentazione relativa al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare, al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono trasmessi alla provincia ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati.

2. Il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione predisposta in conformità ai criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il completamento degli interventi di messa in sicurezza permanente e la conformità degli stessi al progetto approvato non può comunque essere accertato se non decorsi cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi del comma 4.

3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 10, comma 9.

4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la provincia è altresì tenuta ad effettuare controlli e verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e scientifiche nel frattempo intervenute".

Art. 8. Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma 2, nonchè nei casi di mancato rispetto della tempistica degli interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426.

2. La revoca può altresì essere disposta in ogni altra ipotesi di grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli obblighi assunti, nonchè in casi di forza maggiore ostativi alla realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto beneficiario. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti, titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.

4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonchè quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla regione con le stesse modalità di cui all'articolo 6 per altri interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti ricompresi nel Programma nazionale. Note all'art. 8:

-Il testo dell'art. 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riportato nelle note alle premesse.

- Il testo dell'art. 1 della Legge n. 426/1998 è riportato nelle note alle premesse.

- L'art. 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è il seguente: "Art. 49 (Programmi di tutela ambientale).

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui all'art. 73 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'art. 6 del Decreto- Legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, come modificato dall'art. 8 della Legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con Decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. All'art. 57, comma 5, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell'art. 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1999".

Art. 9. Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse

1. Il programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati è finanziato con le risorse finanziarie rivenienti

a) dall'articolo 1 della Legge 9 dicembre 1998, n. 426

b) dall'articolo 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come rifinanziato dalla tabella "D" della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e, per gli anni successivi, dall'annuale Legge finanziaria in relazione agli obiettivi determinati nel Documento di programmazione economica e finanziaria

c) dal fondo di rotazione di cui all'articolo 18, comma 9-bis, della Legge n. 349/1986, come introdotto dall'art. 114, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388

d) dalle deliberazioni del CIPE destinate al finanziamento di progetti e di interventi di risanamento ambientale

e) dal quadro comunitario di sostegno 2000-2006, approvato con decisione comunitaria n. 2050 del 1 agosto 2000

f) dalle somme disponibili a qualsiasi titolo per la realizzazione degli interventi di bonifica, assegnate dalla U.E., dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali;

2. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 6, com-ma 1, nel rispetto dei criteri di ripartizione ivi stabiliti, sono trasferite alle regioni e alle province autonome con Decreto del Ministero dell'ambiente. Per le regioni e i siti di interesse nazionale oggetto di commissariamento, le risorse sono assegnate alla contabilità speciale dei commissari delegati, che opereranno nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 6, comma 2. Le risorse sono assegnate entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Decreto di approvazione del presente Programma nazionale.

3. Le ulteriori risorse disponibili saranno ripartite e trasferite, tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi già finanziati e di appositi piani finanziari, predisposti dalle regioni o dalle strutture commissariali, relativi ai singoli ulteriori interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di caratterizzazione, di bonifica o di messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale, nel rispetto dei preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela sanitaria, ambientale e occupazionale.

4. I limiti di impegno, di cui all'articolo 1 della Legge n. 426/1998, destinati alla contrazione da parte degli enti locali territoriali competenti di mutui

Art. 10. Convenzione con ICRAM La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine è stipulata dal Ministero dell'ambiente.

Art. 11. Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente Decreto a favore delle province autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'articolo 12 del Decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Note all'art. 11:

-Il testo dell'art. 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato nelle note all'art. 9.

- L'art. 5 della Legge 30 novembre 1989, n. 386 è il seguente: "Art. 5.

1. Le province autonome partecipano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, secondo criteri e le modalità per gli stessi previsti.

2. I finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di Legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.

 

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